OMI – Valori solo mere presunzioni ?

Corte di Cassazione sentenza n. 21569 depositata il 26-10-2016.
Ai fini dell’imposta di registro , le quotazioni OMI sono mere presunzioni che di per se non possono fondare la pretesa impositiva.
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L’onere probatorio in tema di imposte derivanti dalla compravendita immobiliare incombe sull’ufficio.
La decisione appare particolarmente importante poichè gli uffici tendono a utilizzare in via quasi automatica le presunzioni OMI per le rettifiche ai fini del registro.
Secondo le indicazioni della cassazione, invece, il valore di mercato va documentato dovendo l’ufficio produrre ulteriori elementi.
Si segnala che già l’agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2016, ha confermato tale interpretazione precisando che l’ OMI deve rappresentare solo il dato iniziale.

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