Il comodato entra a far parte del codice della strada. E lo fa dal 3 novembre 2014.
Da quella data infatti sarà obbligatorio comunicare alla Motorizzazione, chi è che ha nella propria disponibilità (chi lo utilizza) un veicolo che non sia di propria proprietà per un periodo che vada oltre i 30 giorni. La variazione verrà annotata sulla carta di circolazione con un tagliando.
Sanzioni
Una multa da 705 euro. La nuova norma è stata introdotta per la lotta all’elusione fiscale, ovvero l’intestazione fittizia di veicoli, pratica piuttosto diffusa in Italia.
Familiari esclusi
La norma prevede l’obbligo di comunicazione all’Archivio di atti diversi dal passaggio di proprietà, costituzione di un usufrutto, contratto di leasing. Esentati dagli obblighi di comunicazione i familiari conviventi e quindi, per esempio, i casi di uso del veicolo del coniuge o dei genitori. Che però hanno la facoltà di fare la comunicazione alla Motorizzazione. Per il resto invece sono molte le fattispecie in cui l’obbligo vale: si va dal cambio di denominazione di persone fisiche (caso raro) a quello di persone giuridiche, come società che mutano da Srl a S.p.A, ben più frequente. Ma i casi più diffusi sono quelli che riguardano le auto aziendali lasciate ai dipendenti per periodi oltre i 30 giorni o gli affitti a lungo termine.
Non retroattiva
Una fetta importante di veicoli che circolano in Italia è proprio rappresentata dai veicoli affittati a lungo termine.
Ma l’obbligo non ha valore retroattivo, non riguarda i contratti già in essere. La norma riguarderà tutto quello che è oggetto di contratto dal 3 novembre 2014 in poi.
Costo
L’ aggiornamento presso l’Archivio nazionale dei veicoli non è gratuito. Infatti chi deve comunicare la variazione deve pagare due bollettini di conto corrente: 16 euro per l’imposta di bollo e 9 euro di diritti della motorizzazione.
Novità
Viste le criticità della prossima scadenza il Minitero dei Trasporti con circolare del 27/10/2014 ha precisato che sono da ritenere certamente esclusi dall’obbligo comunicativo tanto il caso dei veicoli in disponibilità promiscua a titolo di benefit (retribuzioni in natura), quanto l’ipotesi di più dipendenti che si alternino nell’utilizzo del medesimo veicolo. L’obbligo rimane, in sostanza, solo per la (rara) situazione in cui il veicolo venga concesso in comodato gratuito esclusivo al dipendente, collaboratore, amministratore o socio fermo restando che, in quest’ultimo caso, l’adempimento si sovrappone ad altri adempimenti fiscali.