La direttiva europea dal 01.01.2018 prevede , per tutti gli esercizi che ne fanno uso,il divieto di vendere sacchetti di plastica in materiale leggero, con uno spessore minore a 50 micron fornite per il trasporto riutilizzabili, e la riduzione della messa in vendita di sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, con uno spessore minore a 15 micron fornite per alimenti sfusi. L’obbligo non riguarda le borse in carta/tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri per il trasporto della merce acquistata.
Resta consentita la fornitura di borse biodegradabili e compostabili .
Tali borse di plastica:
– non possono essere dispensate a titolo gratuito;
– il valore di vendita deve essere indicato dallo scontrino e assoggettato ad IVA;
– è necessario predisporre ad adattamento il registratore di cassa e sottolineare chiaramente sullo scontrino il corrispettivo del sacchetto;
– il valore da addebitare al consumatore è a discrezione del singolo commerciante (ad es. € 0,01/ € 0,02/ € 0,03).
La violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.
Obbligo sacchetti di plastica a pagamento
Lascia una risposta