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BANCHE: dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il Bail-in

Bail-in

Dal 1 gennaio 2016 entra in vigore il bail-in.
Bail-in significa che i creditori di una banca fallita saranno coinvolti nelle perdite e che quindi non sempre il denaro è al sicuro.
In caso di default della banca il “prelievo forzoso” provocato dal bail-in riguarderà solo il saldo del conto corrente per la parte eccedente 100.000 euro.
Il default della banca provocherà la perdita integrale dei soldi investiti in azioni della stessa, in obbligazioni subordinate.
Tra le passività incluse nel bail-in, ci sono anche i conti correnti sopra la soglia di garanzia dei 100.000 euro (coperta dal fondo interbancario).
Tuttavia, ci sono delle salvaguardie per questi depositi.
Primo, è possibile diluire il valore dei conti presso banche differenti, poiché il calcolo è effettuato per depositante per banca. Secondo, la direttiva europea prevede che i depositi sopra i 100.000 euro, detenuti da persone fisiche e piccole e medie imprese, ricevano una preferenza rispetto a tutte le altre passività che saranno catturate nel bail-in durante le procedure di risoluzione.

Si potrebbe essere soggetti a prelievo forzoso del bail-in in questi casi:

  • è fallita la banca di cui si è clienti e sul conto c’è una somma liquida superiore a 100.000 euro. In questo caso tutto ciò che supera i 100.000 euro andrà perduto;
  • si è investito in obbligazioni bancarie emesse da una banca fallita;
  • si è investito in azioni di una banca fallita

Si suggerisce a chi teme problemi nella propria banca di riferimento di mantenere un saldo inferiore a 100.000,00 euro distribuendo l’eccedenza in altre banche.

I depositi di importo inferiore a 100.000,00 euro sono in ogni caso tutelati dal fondo interbancario di tutela dei depositi per cui la diversificazione su più banche tra le quali spalmare le somme liquide metterà al sicuro da un prelievo forzoso causato dai bail in.