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Pubblicazione contributi pubblici entro il 31/12/2021

SOGGETTI COINVOLTI E SCADENZA  
Le imprese individuali o costituite come società di persone, che nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2020 hanno ricevuto aiuti dallo Stato per un importo superiore ad euro  10.000 euro incassati nell’anno, devono pubblicare sul proprio sito internet l’elenco di quanto ricevuto entro il prossimo 1° gennaio 2022.
Fra gli aiuti ricevuti vanno considerati sia i bonus in denaro che i crediti d’imposta erogati dallo Stato.
Si noti però che nel caso dei crediti d’imposta, essi sono comunicati dall’Agenzia delle Entrate al RNA  l’anno successivo alla dichiarazione dei redditi; ad esempio, i crediti d’imposta utilizzati nell’anno 2020 saranno comunicati dall’Agenzia delle Entrate al RNA solo nel 2022. Pertanto, nel RNA al 31 dicembre 2021 non risultano gli aiuti ricevuti dall’impresa nel 2020 sotto forma di credito d’imposta.

Per tale motivo i crediti d’imposta utilizzati dall’impresa vanno inseriti nell’elenco dei contributi ricevuti  ai sensi degli obblighi di trasparenza, sempre che la sommatoria fra il credito e gli altri aiuti superi l’ammontare sopra indicato.

VERIFICA AIUTI PRESENTI                    
Gli aiuti ricevuti dall’impresa che sono già presenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di  Stato (RNA) non vanno evidenziati, in quanto la trasparenza è stata già assolta dal RNA.
Per verificare la posizione personale si invita ad effettuare una ricerca sul RNA al seguente indirizzo web    https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
dove potrebbero essere presenti aiuti registrati nel 2020. Nel caso in cui l’impresa abbia ricevuto altri aiuti  rispetto a quelli presenti, è opportuno che vengano inseriti sul proprio sito web.

COME PUBBLICARE          
La pubblicazione dovrà avvenire attraverso i siti o i portali digitali. 
Se le imprese obbligate alla pubblicazione non avessero un proprio sito web, possono far pubblicare i  dati di cui sopra sul sito dell’Associazione di appartenenza (se iscritte). 
Nel caso in cui si sia sprovvisti del sito internet , il riferimento ai portali digitali conferma la possibilità dell’adempimento anche attraverso le eventuali pagine personali (ex pagine facebook ?!). 
Si suggerisce di stampare la pagina in cui avviene la pubblicazione e dargli data certa

SANZIONI
La mancata pubblicazione può comportare una sanzione pari al 1% dei contributi ricevuti con un minimo di Euro 2.000,00. Si può determinare la restituzione delle somme ricevute ai soggetti eroganti se entro tre mesi dalla contestazione il beneficiario non abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni ed al pagamento dell’importo contestato.

Cesena 28/12/2021   

                                                                                                             Cangini Ivan

Formazione finanziata giugno 2020

La formazione è uno strumento di competitività e di crescita delle imprese. Poter finanziare interamente la formazione gratuitamente è davvero un grande vantaggio per ogni azienda.
30-40 ore di formazione/consulenza in sede aziendale e possibilità da valutare di comprendere anche gli acquisti di attrezzature.
Per la docenza è possibile sia incaricare una figura individuata dall’azienda, sia richiedere la nostra consulenza, al fine di individuare un docente esperto e qualificato.

Per informazioni:
Ivan Cangini
tel. 0547 1902581
email: cangini@studiocangini.it

Dichiarazione di intento: modifica dal 01 gennaio 2020

Sono state apportate alcune semplificazioni e novità in tema di adempimenti per gli esportatori abituali. Con effetto dal 1° gennaio 2020 viene meno, per l’esportatore abituale, l’obbligo di consegnare, insieme alla ricevuta di presentazione telematica, la dichiarazione d’intento al fornitore al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del D.P.R. 633/1972 (c.d. Plafond).
Per il cedente/prestatore (fornitore) è previsto un duplice obbligo:
– il fornitore deve procedere alla verifica della correttezza degli adempimenti a carico dell’esportatore abituale (c.d. “riscontro telematico”);
– emissione della fattura, ai sensi della lettera c) dell’articolo 8 del DPR 633/72, in regime di non imponibilità Iva solo se la verifica del punto precedente è risultata regolare;
– indicazione sulle fatture emesse degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento.Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’ importatore nella dichiarazione doganale;
– soppressione di alcuni adempimenti inerenti sia l’emissione che il ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
– l’ esportatore abituale è comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, che potrà essere effettuato anche con mezzi “informali”
SANZIONI:
se il fornitore qualora proceda alla emissione della fattura in regime di non imponibilità Iva, senza aver prima riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle Entrate. La sanzione, a carico del solo fornitore, è proporzionale e sarà compresa tra il 100% al 200% dell’imposta non applicata.

 

Agevolazioni per la creazione e consolidamento di start up

BENEFICIARI
Piccole e micro imprese costituite come società di capitali (comprese S.r.l. uninominali, consorzi, società consortili e società cooperative) iscritte alla “Sezione speciale in qualità di START UP INNOVATIVA” del Registro Imprese presso la CCIAA.
Tipologia A : costituzione dopo il 1 gennaio 2015
Tipologia B:
− costituzione dopo il 2 luglio 2013
− avere almeno 2 esercizi di bilancio
− fatturato (voce A1 del CE) di almeno 200.000 € nell’ultimo bilancio approvato
− 3 dipendenti a tempo indeterminato assunti al 31.12.2017

SCOPO DEL FINANZIAMENTO
Sostenere le spese di investimento per l’avvio o il consolidamento di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico basate sulla valorizzazione economica dei risultati della ricerca e, comunque, di nuovi prodotti e servizi di alta tecnologia o ad alto contenuto innovativo.

INIZIATIVE AGEVOLABILI
È possibile la presentazione alternativa di 2 tipologie di progetti:
Tipologia A: Progetti per la realizzazione dei primi investimenti necessari all’ avvio dell’impresa e alla messa sul mercato dei prodotti/servizi
Tipologia B: Progetti per la realizzazione di investimenti per l’espansione di start up già avviate, per l’acquisto di sedi produttive, logistiche e commerciali e per l’aumento di dotazioni tecnologiche.

SPESE AMMISSIBILI
TIPOLOGIA A:

  1. Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi nuovi
  2. Spese di affitto e noleggio e attrezzature scientifiche (max 20% del progetto)
  3. Acquisto e brevetti, licenze da fonti esterne
  4. Spese di costituzione (max 2.000 €)
  5. Spese promozionali, anche per partecipazione a fiere ed eventi (max 25.000 €)
  6. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione.

TIPOLOGIA B:

  1. Acquisizione sedi produttive, logistiche, commerciali (max 50% del progetto)
  2. Macchinari, attrezzature, impianti, hardware e software, arredi nuovi
  3. Spese di affitto e noleggio di laboratori e attrezzature scientifiche (max 20% del progetto)
  4. Acquisto e licenze per brevetti e/o software da fonti esterne
  5. Spese promozionali anche per partecipazione a fiere ed eventi (max 10% del progetto)
  6. Consulenze esterne specialistiche non relative all’ordinaria amministrazione

FINANZIAMENTO
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, corrispondente al 60% della spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 70% in caso di assunzione entro la fine del progetto di:
– almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato per i progetti di Tipologia A
– almeno 3 dipendenti a tempo indeterminato per i progetti di Tipologia B
Contributo massimo concedibile               Tipologia A 100.000,00       Tipologia B   250.000,00

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA
La trasmissione delle domande di contributo potrà avvenire a partire dalle 10.00 del 2 luglio 2018 fino alle 17.00 del 15 novembre 2018

 

Per informazioni : Ivan Cangini

tel 0547 / 1902581                 email: cangini@studiocangini.it

Obbligo sacchetti di plastica a pagamento

La direttiva europea dal 01.01.2018 prevede , per tutti gli esercizi che ne fanno uso,il divieto di vendere sacchetti di plastica in materiale leggero, con uno spessore minore a 50 micron fornite per il trasporto riutilizzabili, e la riduzione della messa in vendita di sacchetti di plastica in materiale ultraleggero, con uno spessore minore a 15 micron fornite per alimenti sfusi. L’obbligo non riguarda le borse in carta/tessuti di fibre naturali / poliammide o in materiali diversi da polimeri per il trasporto della merce acquistata.
Resta consentita la fornitura di borse biodegradabili e compostabili .
Tali borse di plastica:
– non possono essere dispensate a titolo gratuito;
– il valore di vendita deve essere indicato dallo scontrino e assoggettato ad IVA;
– è necessario predisporre ad adattamento il registratore di cassa e sottolineare chiaramente sullo scontrino il corrispettivo del sacchetto;
– il valore da addebitare al consumatore è a discrezione del singolo commerciante (ad es. € 0,01/ € 0,02/ € 0,03).
La violazione dei divieti di commercializzazione e di distribuzione gratuita è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro.

Nuovi termini di detraibilità IVA (novità 2017)

A seguito delle novità introdotte nel corso del 2017 , il diritto alla detrazione dell’iva si riduce da due anni ad uno solo.
La conseguenza è che si rischia di perdere dell’iva a credito poiché è esercitabile entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva dell’anno ma ci sono forti criticità.
Il suggerimento pratico per non perdersi negli ostacoli e dubbi creati dalle nuove norme è di sollecitare i propri fornitori per farsi consegnare le fatture del 2017 e registrarle entro il 31-12-2017.

OMI – Valori solo mere presunzioni ?

Corte di Cassazione sentenza n. 21569 depositata il 26-10-2016.
Ai fini dell’imposta di registro , le quotazioni OMI sono mere presunzioni che di per se non possono fondare la pretesa impositiva.
omi

L’onere probatorio in tema di imposte derivanti dalla compravendita immobiliare incombe sull’ufficio.
La decisione appare particolarmente importante poichè gli uffici tendono a utilizzare in via quasi automatica le presunzioni OMI per le rettifiche ai fini del registro.
Secondo le indicazioni della cassazione, invece, il valore di mercato va documentato dovendo l’ufficio produrre ulteriori elementi.
Si segnala che già l’agenzia delle entrate, con la circolare n. 16/2016, ha confermato tale interpretazione precisando che l’ OMI deve rappresentare solo il dato iniziale.

Voucher attivazione nuove regole – taglio pratico

Dopo la recente circolare n. 1/e del 17/10/2016 dell’ispettorato del lavoro si fornisce un taglio pratico per l’utilizzo dei voucher.

voucher

ACQUISTO VOUCHER tramite (alternative) :

  • – procedura telematica prevista sul sito inps;
  • – tabaccai e servizio internet banking Intesa San Paolo
  • – Banche Popolari abilitate;
  • – Uffici postali.

PRIMA DELLA PRESTAZIONE

1) Versare il valore complessivo dei voucher mediante (alternative) : mod. F24 Elide / versamento su c/c / pagamento online sul sito inps / mod F24 EP;
2) Presentare all’ inps la comunicazione di inizio attività per attivare i voucher acquistati;
3) Inviare alla DTL competente la comunicazione preventiva di inizio attività almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione a mezzo email (non necessaria la pec)

In merito al punto 3 , comunicazione alla DTL, la email deve contenere quanto segue:
Destinatario: >> Voucher.forli-cesena@ispettorato.gov.it
Oggetto>> codice fiscale e ragione sociale del committente
Testo   >> dati anagrafici / codice fiscale del lavoratore
>> luogo di svolgimento della prestazione
>> giorno e ora di inizio fine della prestazione
Allegati >> Nessuno

  • Note:
    – Si suggerisce di fare tante diverse comunicazioni sia per giornate ed orari diversi sia per ciascun lavoratore;
    – Conviene conservare tutte le email in caso di controlli;
    – Da verificare le indicazioni nel caso di imprenditore agricolo;
    – Da questa nuova comunicazione sono esclusi i committenti privati;
    – Non è chiaro come saranno considerate le mancate comunicazioni alla DTL dal 08/10/16 (entrata in vigore del decreto) al 17/10/16 (data della circolare di precisazione dell’ispettorato del lavoro;
    – Sanzione prevista da € 400,00 ad € 2.400,00 per ogni lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione
    – Sarà possibile inviare la comunicazione anche per sms ma ancora non è stata precisata la modalità;
    – La mail indicata è relativa a ditte in provincia di Forlì-Cesena: per le altre si deve consultare l’elenco contenuto nella circolare detta.

Beni in godimento ai soci: comunicazione entro il 31-10-2016

Gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa nel corso del 2015. La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell’imprenditore.

Chi è obbligato alla comunicazione

L’obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti residenti in Italia: imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le “società semplici”.

Cosa comunicare

Vanno comunicati all’Anagrafe tributaria i dati dei soci – comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’impresa concedente – e dei familiari dell’imprenditore, che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, qualora ci sia una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in anni precedenti, qualora ne permanga l’utilizzo in quello di riferimento della comunicazione.
La comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

Esclusioni

Sono esclusi dalla comunicazione:

* i beni concessi in godimento agli amministratori
* i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, che costituiscono      fringe benefit
* i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale
* i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
* gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci
* i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge